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8 - Siamo in possesso di fideiussione assicurativa provvisoria con dichiarazione a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva come richiesto nel disciplinare di gara, ma l’agenzia Generali a cui ci siamo rivolti è sprovvista di firma digitale per cui hanno allegato fotocopia documento del rappresentante procuratore dell’ ufficio Generali che ci ha stipulato la garanzia. Siamo andati in comune per farci attestare la conformità del documento da un pubblico ufficiale, ma non è stato possibile farla firmare digitalmente. Ci hanno quindi autenticato la copia cartacea con timbro del comune e marca da bollo da 16€. E’ valida per la procedura in oggetto la scansione e invio tramite il portale del documento che ci ha rilasciato il comune di Piacenza, o dobbiamo allegare alla scansione un’ autodichiarazione di copia conforme all’originale e far firmare digitalmente il documento informatico dal nostro legale rappresentante o dobbiamo inviare tramite posta ordinaria l’originale cartaceo separatamente dal resto della documentazione?
Domanda del: 28/05/2019 aggiornata il 28/05/2019 -
8 - Ai sensi del punto 10 del disciplinare “La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005)”. Nel caso prospettato la garanzia dovrà essere prodotta in originale cartaceo al protocollo della stazione appaltante.