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12 - in considerazione che l’entrata in vigore delle modifiche al DGL 50/2016 è avvenuta in data anteriore alla pubblicazione del bando di gara (modifiche D.L. 18 aprile 2019 n.32; Bando pubblicato il 26 aprile 2019) si chiede conferma che, in caso di discrepanza fra il bando e il DGL 50/2016 aggiornato, prevale il DGL 50/2016. Si conferma? A titolo di esempio, non esaustivo, l’Art.9 del Disciplinare (Subappalto) riporta: “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.” – in accordo al DGL 50/2016 in vigore già al 26 aprile 2019, il limite da considerare è del 50% e l’indicazione dei tre subappaltatori non è necessaria. Si conferma?
Domanda del: 28/05/2019 aggiornata il 28/05/2019 -
12 - Si conferma la prevalenza della norma di legge.